Nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato, le Sezioni Unite della Cassazione civile, con la sentenza n. 7042, depositata il 21 marzo 2013, delineano i confini di applicabilità della fattispecie di reato prevista dall’art. 612 bis c.p., intitolata “Atti persecutori”, ma comunemente nota come “stalking”.
La singolarissima vicenda oggetto della sentenza in esame è quella di un P.m. ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 4 , lett d) del D.lsg. 109/2006 (codice deontologico dei magistrati), in relazione al reato di atti persecutori ai danni di una collega del medesimo ufficio, importunata da continue telefonate, sms non graditi ed inopportune richieste di incontri, tali da generare in quest’ultima un destabilizzante e perdurante stato di ansia.